Ormai siamo abituati alle bizzarrie della classe politica lucana: il vergognoso colpo di coda annunciato ieri dalla Franconi, dopo il vertice di maggioranza domenicale, è solo l’ultimo dei pasticci e delle manovre del sistema di potere che fa capo ai Pittella & co.

Probabilmente questa strategia era già stata elaborata da mesi e da chissà quale “deus ex machina” autore del diabolico piano.

L’election day per il prossimo 26 maggio è un’evidente forzatura: l’unica data che può essere legittimamente indicata per le elezioni regionali lucane dalla vice di Pittella, Franconi, è quella del 20 gennaio 2019. Con buona pace di chi ventila questioni di sicurezza pubblica per via del quasi concomitante appuntamento dell’inaugurazione di Matera 2019.

Il parere del costituzionalista sottopostoci oggi in conferenza dei Capigruppo appare oltremodo debole in alcuni punti. I sostenitori della corrente di pensiero “election day 26 maggio” fanno leva sul precedente abruzzese del 2013, frutto di un parere dell’Avvocatura di Stato, che richiama alcune pronunce giurisprudenziali, ossia la sentenza del TAR Piemonte n. 392 del 2014 e  la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 24/06/2015. In particolare quest’ultima sentenza c’entra poco e quindi non rileva, a nostro avviso, al fine di dirimere la questione oggetto di discussione: né può essere invocato che tale pronuncia sia stata emessa successivamente all’approvazione della legge di stabilità 2015 (approvata a dicembre 2014) che, tra le altre cose, modificava la legge 165/2004 stabilendo una durata massima della “prorogatio” per i consigli regionali di massimo 60 giorni. Infatti, benché nella sentenza si citi il decreto legge n. 98/2011 (art. 7 c. 2) che prevede l’accorpamento delle elezioni amministrative, provinciali, regionali e nazionali (indicate al primo comma del medesimo articolo) alle elezioni europee nel caso si tengano nello stesso anno, con la sentenza n. 158/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcune norme approvate dal Consiglio Regionale abruzzese durante il suo periodo di prorogatio. Tali norme regionali abruzzesi, che nulla hanno a che vedere con la questione dell’indizione delle elezioni regionali, sono state approvate prima dell’intervento legislativo statale che ha definito, modificando la legge 165/2004, il limite massimo (ovvero 60 giorni) consentito ai consigli regionali per operare in regime di prorogatio. Va da sé, quindi, che quando la predetta sentenza della Corte Costituzionale parla di imposizione dell’accorpamento, si riferisce ad una situazione precedente a quanto disposto nella legge di stabilità 2015.

È la stessa Conferenza dei Presidenti delle Regioni che in una relazione del marzo 2015 precisa:

“Il periodo utile per la determinazione della data delle elezioni è, come detto, definito quale principio fondamentale dalla legislazione statale, in particolare dall’art. 5 della (…) legge 165 del 2004, che è stata oggetto di modifica in due recenti occasioni.

Una prima modifica – apportata con l’art. 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – ha aggiunto le parole «e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio», espressamente «al fine di realizzare le condizioni previste dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa». (…) La seconda modifica è stata apportata con il (…) decreto-legge n. 27 del 2015 che ha allungato il periodo entro il quale possono aver luogo le elezioni regionali fino alla «domenica compresa nei sei giorni ulteriori», rispetto ai sessanta giorni dopo il termine del quinquennio.

Conclusivamente le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.”

Nel caso lucano in esame, il quinquennio decorre dalla data dell’elezione (dunque dal 17 novembre 2013) e, conseguentemente le elezioni non possono che essere indette  entro il 20 gennaio 2019. In caso contrario, l’effetto sarebbe quello di un gravissimo vulnus costituzionale consistente nella illegittima “prorogatio” di oltre 4 mesi del più rilevante organo costituzionale della Regione Basilicata, qual è il Consiglio Regionale.

Semplificando al massimo, l’election day si potrebbe tenere solo se la data delle elezioni europee “ricadesse” nella finestra dei 60 giorni di prorogatio previsti dalla legge regionale lucana (entro il 20 gennaio p.v.).

Nonostante sia evidente e lampante che occorra, nel rispetto della Costituzione e delle leggi, ridare il potere di scelta al corpo elettorale lucano entro il 20 gennaio 2019, molto probabilmente la maggioranza ha già deciso, vista l’irresponsabile sordità mostrata oggi nella riunione dei Capigruppo consiliari. I pittelliani cercano di forzare la mano, sollecitando lo scontro, sperando che questo rinvio illegittimo e incostituzionale possa rappresentare la via salvifica per racimolare qualche briciolo di consenso in più. Costoro ignorano che questi grotteschi e goffi tentativi di preservare il potere li stanno rendendo ancora più ridicoli di fronte al popolo lucano che, ormai esausto, ha da tempo smesso di credere alle loro fandonie.

Gianni Perrino
Gianni Leggieri
M5S Basilicata – Consiglio Regionale

 

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